Sez. 1, Sentenza n. 2728 del 29/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179990 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - UNICUM INSCINDIBILE - FINALITÀ - GIUDIZIO SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - SEMESTRALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - UNICUM INSCINDIBILE - FINALITÀ - GIUDIZIO SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - SEMESTRALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il trattamento penitenziario, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si configura come un unicum inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato. Ne consegue che è da escludere che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione possa essere formulato autonomamente per ciascun semestre, talché la riduzione di pena sia concessa per taluni semestri ed esclusa per altri, a meno che nella espiazione della pena vi sia stata soluzione di continuità, nel qual caso è possibile una valutazione differenziata dei due periodi. (V mass n 145004; (V mass n 167751).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)