Sez. 3, Sentenza n. 13552 del 21/12/1992 (Rv. 480078 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Esistenza di coltivatore sul fondo rustico offerto in vendita - Proprietario confinante - Prelazione - Diritto - Ammissibilità - Condizioni.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere
Nel caso di alienazione di fondo rustico, su cui sia insediato un coltivatore, il diritto di prelazione (e riscatto) insorge in capo al proprietario confinante solo ove detto coltivatore abbia rinunciato alla prosecuzione del rapporto agrario con atto anteriore alla compravendita, od anche con atto ad essa successivo, che configuri però attuazione di impegno in precedenza assunto nei confronti di entrambe le parti della futura vendita. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente che il coltivatore, prima del contratto traslativo, abbia svolto trattative, o manifestato l'intento di rilascio del terreno, nel solo rapporto con l'aspirante acquirente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)