Sez. 3, Sentenza n. 26046 del 29/11/2005 (Rv. 584836 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Del coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti - Condizioni - Equiparabilità a quelle previste per l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipe - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Per il disposto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, cui il citato articolo rinvia. Pertanto, il diritto di prelazione del confinante con si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)