Sez. 3, Sentenza n. 193 del 14/01/1977 (Rv. 383711 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI - MOTIVO DI RICORSO FONDATO SU DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI - MOTIVO DI RICORSO FONDATO SU DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile nel giudizio di Cassazione la produzione di nuovi documenti, a meno che non riguardino la nullita della sentenza impugnata e l'ammissibilita del ricorso e del controricorso. Di conseguenza e inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione fondato sui detti nuovi documenti. (V 516/74, mass n 368267; (V 2302/71, mass n 353156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)