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Sez. 3, Sentenza n. 514 del 22/01/1980 (Rv. 403897 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIRETTI A CORROBORARE LE CENSURE DI ERROR IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVO AD UN ATTESTATO COMUNALE CONCERNENTE LA NATURA DEL TERRENO OGGETTO DI RISCATTO AGRARIO.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403897-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIRETTI A CORROBORARE LE CENSURE DI ERROR IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVO AD UN ATTESTATO COMUNALE CONCERNENTE LA NATURA DEL TERRENO OGGETTO DI RISCATTO AGRARIO.*

Poiche, a norma dell'art 372 cod proc civ, i documenti non esibiti nelle precedenti fasi del processo possono prodursi nel giudizio di Cassazione solo se riguardino la nullita della sentenza impugnata o l'ammissibilita del ricorso e del controricorso, non e consentito produrre per la prima volta in Sede di legittimita documenti (nella specie, un attestato comunale concernente, in relazione al secondo comma dell'art 8 della legge n 590 del 1965, la natura del terreno oggetto dell'Esercizio del diritto di riscatto) diretti soltanto a corroborare le censure di error in iudicando prospettate nel ricorso. (V 193/77, mass n 383711; (V 516/74, mass n 368267; (V 2052/70, mass n 348147).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)