Sez. 3, Sentenza n. 101 del 13/01/1976 (Rv. 378731 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA - PROVA - RAPPORTI EX ART 1350 N 1 COD CIV - SCRITTURA - AD SUBSTANTIAM - ALTRI RAPPORTI - SCRITTURA AD PROBATIONEM - SCRITTI NON CONTESTUALI, SEPARATI, CORRISPONDENZA TRA LE PARTI - SUFFICIENZA.*
TRANSAZIONE - FORMA - PROVA - RAPPORTI EX ART 1350 N 1 COD CIV - SCRITTURA - AD SUBSTANTIAM - ALTRI RAPPORTI - SCRITTURA AD PROBATIONEM - SCRITTI NON CONTESTUALI, SEPARATI, CORRISPONDENZA TRA LE PARTI - SUFFICIENZA.*
La transazione deve farsi ad substantiam nella Forma dell'atto pubblico o della scrittura privata solo quando la materia transatta riguardi uno dei rapporti considerati dall'art 1350 n 1 cod civ. in ogni altro caso, lo scritto e richiesto solo ad probationem e, pertanto, non soltanto non abbisogna di formule sacramentali, ma puo essere costituito da scritti separati o non contestuali ed anche successivi al tempo in cui il negozio transatto fu effettivamente posto in essere. Pertanto, ben puo il giudice trarre la prova dello intervenuto accordo transattivo dalla corrispondenza scambiata dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)