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Sez. 1, Sentenza n. 428 del 12/03/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108716 - 01

IMPUTABILITA -IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - DEGENERAZIONI SESSUALI - OMOSESSUALITA - RILEVANZA -CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108716-01

IMPUTABILITA -IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - DEGENERAZIONI SESSUALI - OMOSESSUALITA - RILEVANZA -CONDIZIONI.*

L'omosessualita rappresenta di per se una anomalia, una alterazione del comportamento sessuale, e non gia una malattia mentale. Non sussiste una necessaria specifica correlazione tra omosessualita e grado dello sviluppo intellettuale o volitivo dell'individuo. Talvolta si riscontrano nell'omosessuale disturbi psiconevrotici di vario genere, i quali possono anche giungere ad una intensita tale da dare origine ad una malattia mentale ma cio rappresenta una eccezione, sicche e necessario dimostrarne di volta in volta l'esistenza, attraverso concreti ed inequivoci dati obiettivi (diversi dalle semplici manifestazioni di inversione dell'istinto sessuale) e gli stessi debbono comprovare che lo stato patologico mentale ha raggiunto una intensita tale da escludere o quanto meno da diminuire grandemente la capacita di intendere e di volere nel soggetto. (V.100384, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)