Sez. L, Sentenza n. 2784 del 04/05/1982 (Rv. 420656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - NESSO EZIOLOGICO CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - NESSO EZIOLOGICO CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - SUSSISTENZA.*
Anche nelle controversie in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - a differenza di quelle in tema di assicurazioni obbligatorie contro le malattie professionali, in cui sussiste la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie protette, contratte nell'Esercizio delle lavorazioni morbigene - vale il principio generale per il quale chi vuole far valere in giudizio un proprio diritto deve provarne i fatti costitutivi, fra i quali, in detta materia è da ricomprendere anche la sussistenza del nesso eziologico che lega l'infortunio alla attività lavorativa protetta dall'Assicurazione, anche per mezzo di presunzioni a norma dell'art. 2729 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)