Sez. L, Sentenza n. 4374 del 25/10/1989 (Rv. 463953 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilitĂ non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito - la cui prova incombe a chi chiede la prestazione previdenziale - che tra l'attivitĂ lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalitĂ . (V 2601/87; (V 2784/82, mass n 420656; (V 1403/75, mass n 374956).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)