Sez. 3 - , Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018 (Rv. 650437 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione contro l'amministrazione - Nullità della notificazione in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale - Rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale anche se successiva alla scadenza del termine - Sanatoria.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione contro una pubblica amministrazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del termine per proporre l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)