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Sez. 3, Sentenza n. 5634 del 11/03/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169666 - 01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO.*
Stato
decisa il 1985-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169666-01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO.*

La coltivazione di cave è soggetta esclusivamente al regime autorizzatorio di Competenza regionale, che la concerne quale industria estrattiva. Pertanto non è attribuibile Rilevanza edilizia ed urbanistica alle modifiche di composizione e conformazione del suolo "coltivato", che essa necessariamente comporta, tale Rilevanza è invece da assegnare alle opere connesse e strumentali, nella misura in cui queste, strutturandosi in stabili modifiche del territorio (strade, costruzioni, impianti), si configurino come nuclei d'insediamento residenziale, produttivo o infrastrutturale. Sicché, solo se l'attività di sfruttamento della cava comprenda anche l'esecuzione di lavori edili e di opere di urbanizzazione, essa ricade, per tal verso, nell'ambito della concorrente disciplina urbanistica ed è soggetta anche al regime concessorio, sotto la cui previsione è compresa ogni attività che comporti trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, secondo la formula normativa dell'art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, invero, la coltivazione della cava, pur se autorizzata, può acquistare Rilevanza penale, ai sensi dell'art. 17 lett. A) di detta legge, se si ponga in contrasto con strumenti urbanistici che abbiano dato al territorio una particolare destinazione di zona. (V mass n 160751).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)