Sez. 2, Sentenza n. 10716 del 28/10/1993 (Rv. 484101 - 01)
Edilizia popolare ed economica - In genere | Divieto di alienazione ex art. 16 del d.P.R. n. 2 del 1959 come sostituito dall'art. 8 della legge n. 231 del 1962 - Contratto di alienazione dell'immobile - Differimento del passaggio di proprietà alla scadenza del termine previsto dalla norma - Violazione del divieto - Esclusione.
Edilizia popolare ed economica - In genere
In tema di edilizia economica e popolare, la disposizione imperativa dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (come sostituito dall'art. 8 della legge 27 aprile 1962 n. 231), che vieta l'alienazione (per qualsiasi titolo) degli alloggi il cui prezzo sia stato pagato in unica soluzione prima del decorso dei dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, non è violata, direttamente (art. 1343 cod. civ.) o indirettamente (art. 1344 cod. civ.), dal contratto di alienazione dell'immobile che, anticipando ogni altro effetto giuridico, differisca alla scadenza del termine previsto dalla norma, il passaggio di proprietà, a meno che non sia in concreto provata la simulazione fraudolenta di questo patto, la quale, tuttavia, non può essere desunta solo dalla previsione dell'immediato effetto di ogni altro patto vincolante perché il differimento dell'effetto traslativo del contratto di compravendita è, di per sè, compatibile con l'immediato esercizio di ogni altra prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)