diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6691 del 07/12/1982 (Rv. 424324 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - NOTEVOLE INADEMPIMENTO COSTITUENTE MOTIVO DI LICENZIAMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424324-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - NOTEVOLE INADEMPIMENTO COSTITUENTE MOTIVO DI LICENZIAMENTO - NOZIONE.*

Il "notevole inadempimento" del prestatore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, configura un inadempimento grave, ancorché di entità minore rispetto alla gravità dello inadempimento - tale da non consentire neppure la provvisoria prosecuzione del rapporto di lavoro - costituente giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)