Sez. L, Sentenza n. 2815 del 04/05/1985 (Rv. 440578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PARTICOLARE GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO COSIDDETTO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PARTICOLARE GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO COSIDDETTO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il particolare grado di gravità - tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro - che l'infrazione del lavoratore deve rivestire perché gli possa essere intimato il licenziamento in tronco per giusta causa (art. 2119 cod. civ.) non esclude che anche il licenziamento per giustificato motivo cosiddetto soggettivo presupponga - come è desumibile dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, in cui si parla di un inadempimento "notevole" - una violazione contrattuale avente carattere di gravità (pur se di grado minore rispetto alla violazione giustificativa del licenziamento in tronco) e idonea a scuotere la fiducia - posta a fondamento del rapporto di lavoro - ed a far ritenere che la continuazione di questo sia pregiudizievole per il conseguimento degli scopi aziendali. La relativa valutazione - nella quale possono assumere rilievo, oltre che la struttura ed il funzionamento dell'azienda, anche il comportamento tenuto (prima e dopo la violazione) dal datore di lavoro e dal dipendente - è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (V 2991/83, mass n 427893; (V 6691/82, mass n 424324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)