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Sez. 1, Sentenza n. 11301 del 10/05/2010 (Rv. 612917 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Art. 99 della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Notifica del ricorso e del decreto al fallito - Termine fissato dal giudice delegato - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze - Inosservanza - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612917-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dall'art. 84 del d.lgs. n. 5 del 2006, non ha natura perentoria, e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli. (Fattispecie disciplinata dall'art. 99 cit., nella formulazione precedente la modifica introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 169 del 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, che esclude l'obbligo di notifica al fallito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 84, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 6, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)