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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 7020 del 08/05/2012 (Rv. 622530 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della camera di consiglio - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622530-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, posto che la legge 29 marzo 2001, n. 89, all'art. 3, si limita a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all'Amministrazione, e ricollega, all'art. 4, la sanzione dell'improponibilità della domanda soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento presupposto. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dei ricorsi.

Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)