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Sez. 1, Sentenza n. 2318 del 05/03/1991 (Rv. 471153 - 01)

Arbitrato - Arbitri - Compenso | Liquidazione - Criteri - Riferimento a tariffe professionali - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471153-01

Arbitrato - Arbitri - Compenso

Nella liquidazione del compenso agli arbitri, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., il Presidente del tribunale, in mancanza di norme particolari limitative del relativo potere, deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi di valutazione, considerando l'oggetto della controversia, la natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e l'importanza dell'opera svolta da costoro, nonché l'ammissibilità del rapporto tra i medesimi e le parti ad un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il riferimento a tariffe professionali è ammissibile solo allo scopo di desumere parametri utili per una esatta determinazione del compenso dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)