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Sez. 1, Sentenza n. 7399 del 13/07/1999 (Rv. 528553 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione dell'onorario e delle spese - Criteri - Ricorso a tariffe legalmente approvate - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528553-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri, il Presidente del Tribunale è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura e all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri ed anche di ricorrere come utile termine di riferimento, alle tariffe legalmente approvate di particolari professioni; in tal caso deve strettamente attenersi alle medesime, dando ragione dell'eventuale superamento dei limiti tariffari minimi e massimi previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)