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Sez. 2, Sentenza n. 1787 del 12/02/1993 (Rv. 480875 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del | "Ratio" - Negozi attribuenti al trasferimento della proprietà di un bene funzione di garanzia del soddisfacimento di una preesistente obbligazione - Estensione del divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480875-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del

Il divieto del patto commissorio, di cui agli artt. 1963 e 2744 cod. civ., mira a salvaguardare da un lato l'interesse del debitore, sottraendolo alla coazione morale del proprio creditore, dall'altro l'interesse degli altri creditori, i quali verrebbero pregiudicati dalla sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale generica "ex" art. 2740 cod. civ., al di fuori delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741, e, pertanto, è estensibile ai negozi con cui le parti, al di fuori dell'anticresi o della dazione di pegno o di ipoteca, abbiano attribuito al trasferimento della proprietà di un bene una funzione di garanzia del soddisfacimento di una preesistente obbligazione, solo se si tratti di obbligazione dello stesso alienante, non di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)