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Sez. 2, Sentenza n. 10648 del 13/12/1994 (Rv. 489151 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanzia - Trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva) - Causa illecita - Configurabilità - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489151-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'art. 2744 cod. civ., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell'art. 1344 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)