diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 751 del 16/02/1978 (Rv. 390089 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOSTRADE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO - RECINZIONE DELLA SEDE AUTOSTRADALE - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390089-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOSTRADE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO - RECINZIONE DELLA SEDE AUTOSTRADALE - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*

A carico dell'ente proprietario o del concessionario dell'autostrada non incombe l'Obbligo di recinzione dell'intera Sede autostradale, poiche tale recinzione, non solo non e imposta da alcuna specifica disposizione di legge o dal principio del neminem laedere, ma neppure e idonea in se, in assoluto, ad evitare l'introduzione sulla Sede stradale di animali incontrollati, la cui presenza l'utente deve poter fronteggiare con la prudenza e la cautela del caso nella guida del proprio veicolo. (Conf 260/75, mass n 373465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 560), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 560, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 572), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 572, Legge 07/02/1961 num. 59 art. 5, Legge 07/02/1961 num. 59 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)