Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 07/08/1972 (Rv. 360209 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCATA RESTITUZIONE DEL FONDO PER ESECUZIONE D'OPERA PUBBLICA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVO AUMENTO DEL VALORE DEL FONDO - RILEVANZA - DETRAZIONE DELLA PRESUMIBILE IMPOSTA SULLE AREE FABBRICABILI - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCATA RESTITUZIONE DEL FONDO PER ESECUZIONE D'OPERA PUBBLICA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVO AUMENTO DEL VALORE DEL FONDO - RILEVANZA - DETRAZIONE DELLA PRESUMIBILE IMPOSTA SULLE AREE FABBRICABILI - ESCLUSIONE.*
Nella liquidazione del risarcimento dei danni da occupazione illegittima di un fondo, non piu restituibile in natura perche vi e stata costruita un'opera pubblica, il giudice, nel tener conto delle variazioni di aumento del valore del terreno verificatesi successivamente all'inizio dell'occupazione e fino al momento della pronuncia della decisione, non deve detrarre il presumibile importo dell'imposta sulle aree fabbricabili che si dovrebbe corrispondere al comune nell'ipotesi di alienazione o utilizzazione edificatoria dell'area medesima, non potendosi equiparare il risarcimento ad un trasferimento volontario o coattivo e venendo in considerazione il prezzo di mercato del bene solo come parametro della reintegrazione patrimoniale del soggetto rispetto ad una situazione di persistente godimento in piena proprieta del bene medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)