Sez. 1, Sentenza n. 1549 del 22/04/1975 (Rv. 375147 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - RESTRIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA N 765 DEL 1967 - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - RESTRIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA N 765 DEL 1967 - IRRILEVANZA.*
L'occupazione illegittima di un fondo non piu restituibile al proprietario per l'avvenuta realizzazione di un'opera pubblica non puo essere paragonato a un trasferimento volontario o coattivo, in quanto il risarcimento del danno per la perdita di tutte le facolta di godimento e di disposizione inerenti al fondo, non ne realizza alcun trasferimento, ma implica unicamente la sostituzione del bene perduto con il suo valore espresso in termini monetari e il prezzo di mercato viene in considerazione solo come parametro della reintegrazione patrimoniale del proprietario rispetto ad una situazione di preesistente godimento in piena proprieta del bene. Il risarcimento del danno resta, quindi, disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita per fatto illecito e non puo tenersi conto, percio, ai fini della sua Determinazione, delle restrizioni introdotte dalla nuova legge urbanistica 6 agosto 1967 n 765, in quanto lo stato di illiceita, inerente all'abusiva occupazione del bene, non puo risolversi per la pubblica amministrazione che vi aveva dato luogo in una situazione di vantaggio, negando al privato quel corrispettivo che, in Mancanza dell'occupazione, avrebbe potuto conseguire dalla tempestiva alienazione dell'immobile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. (V 3576/72, mass n 361566; 2641/72, mass n 360209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)