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Sez. L, Sentenza n. 75 del 11/01/1988 (Rv. 456730 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEPAUPERAMENTO DEL CREDITORE PER RITARDATO ADEMPIMENTO DEL DEBITORE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DA PARTE DEL GIUDICE CONCILIATORE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456730-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEPAUPERAMENTO DEL CREDITORE PER RITARDATO ADEMPIMENTO DEL DEBITORE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DA PARTE DEL GIUDICE CONCILIATORE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*

Con riguardo al danno da svalutazione monetaria, il giudice conciliatore - abilitato (ex art. 113 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399) a decidere secondo equita, osservando i principi regolatori della materia - può liquidare forfettariamente il depauperamento del creditore conseguente al ritardato adempimento del debitore, ancorché il creditore non abbia allegato e provato concreti elementi per la sua valutazione, facendo ricorso a criteri presuntivi desumibili dall'entità della somma e dalla professione del creditore ovvero attenendosi al parametro costituito dagli indici ISTAT. (V 5524/86, mass n 448039; (V 2056/86, mass n 445259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)