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Sez. L, Sentenza n. 2056 del 22/03/1986 (Rv. 445259 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - IN GENERE - GIUDICE CONCILIATORE - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445259-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - IN GENERE - GIUDICE CONCILIATORE - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Gli artt. 3 e 5 della legge 30 luglio 1984 n. 399, i quali, modificando gli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., stabiliscono che il giudice conciliatore decide secondo equità, e che le sue sentenze sono ricorribili per Cassazione, senza alcuna delimitazione rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ., introducono, davanti al predetto conciliatore, un principio generale di equità cosiddetta integrativa, cioè rivolta all'individuazione della "regula iuris" da applicare al caso concreto, e rendono la relativa valutazione sindacabile in Sede di legittimità, sia sotto il profilo dell'identificazione ed applicazione del concetto di giustizia, sia sotto il profilo logico-giuridico, onde verificare la correttezza del metodo argomentativo seguito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)