Sez. L, Sentenza n. 6427 del 11/03/2008 (Rv. 602055 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Frequenza delle scuole di specializzazione afferenti alle Facoltà di medicina - Adeguata retribuzione per gli specializzandi - Direttive CEE 75/362 e 82/76 - Carattere autoapplicativo - Esclusione - Normativa statale di recepimento - Necessità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
Prima del loro recepimento nell'ordinamento interno, avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che prevedevano la adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle Facoltà di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti, non erano applicabili nell'ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato, che - come precisato anche dalla Corte di Giustizia CE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97 - non consentiva al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, né l'importo di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)