Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008 (Rv. 605890 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle ASL - Qualificazione giuridica del relativo rapporto lavorativo - Subordinazione o parasubordinazione - Inconfigurabilità - Fondamento - Conseguenze - Principio di adeguatezza della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Direttive CEE n. 76 del 1982 e n. 362 del 1975 - Inefficacia diretta - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
Il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle ASL, finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli stessi e gli emolumenti previsti dalla legge. Conseguentemente, non sono applicabili né l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto, che si riferisce al rapporto di lavoro subordinato, né, prima del ricevimento nell'ordinamento nazionale, le direttive CEE n. 76 del 1982 e n. 362 del 1975, che si limitavano a prescrivere l'erogazione di un'adeguata remunerazione, rimettendone l'importo alle normative nazionali e non consentendo al giudice nazionale di identificare il debitore della prestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)