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Sez. 3, Sentenza n. 445 del 10/02/1968 (Rv. 331463 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI SCRITTURE DIFENSIVE - TARDIVITA- IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331463-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI SCRITTURE DIFENSIVE - TARDIVITA- IRRILEVANZA.*

Il termine di venti giorni fissato nell'art.47 ultimo comma cod. proc. civ. per il deposito di scritture difensive nel procedimento per regolamento di Competenza, ha carattere ordinatorio, per cui, in Mancanza di opposizione delle controparti, si deve tener conto di dette scritture anche, eventualmente, agli effetti della pronunzia sulle spese, sebbene siano state depositate tardivamente. (V. 971-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)