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Sez. 3, Sentenza n. 520 del 04/03/1970 (Rv. 345566 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - MEMORIA DIFENSIVA TARDIVAMENTE DEPOSITATA SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345566-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - MEMORIA DIFENSIVA TARDIVAMENTE DEPOSITATA SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA.*

Nel procedimento relativo al regolamento di Competenza, in difetto di opposizione della controparte, deve tenersi conto, agli effetti della pronunzia sulle spese, anche della memoria difensiva depositata tardivamente. (Conf 1675-68, massima n 333487 445-68, massima n 331463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)