Sez. 3, Sentenza n. 520 del 04/03/1970 (Rv. 345566 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - MEMORIA DIFENSIVA TARDIVAMENTE DEPOSITATA SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - MEMORIA DIFENSIVA TARDIVAMENTE DEPOSITATA SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA.*
Nel procedimento relativo al regolamento di Competenza, in difetto di opposizione della controparte, deve tenersi conto, agli effetti della pronunzia sulle spese, anche della memoria difensiva depositata tardivamente. (Conf 1675-68, massima n 333487 445-68, massima n 331463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)