Sez. 2, Ordinanza n. 228 del 09/01/2008 (Rv. 601159 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - ALLIEVI CONDUCENTI | Patente conseguita all'estero - Decorso di un anno dalla residenza in Italia senza ottenimento della patente italiana né conversione di quella estera - Circolazione con autorizzazione per esercitarsi - Assenza dell'istruttore - Illecito di cui all'articolo 122, secondo ed ottavo comma, cod. strada - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - ALLIEVI CONDUCENTI
Ai sensi dell'art. 135 cod. strada, il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, è abilitato alla guida in Italia di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie, per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio, solo fino ad un anno successivo all'acquisto della residenza in Italia (per consentire le pratiche di conversione o il conseguimento della patente italiana); pertanto, risponde della violazione di cui all'art. 122, secondo e ottavo comma, cod. strada il conducente che - residente in Italia da oltre un anno senza avere ottenuto la conversione della propria patente rilasciata all'estero né conseguita la patente italiana - circoli alla guida di un veicolo con la sola autorizzazione ad esercitarsi, senza avere a fianco un istruttore.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 122, Cod. Strada art. 135, Cod. Strada art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)