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Sez. L, Sentenza n. 10343 del 11/05/2011 (Rv. 617236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Conducente straniero di autotreni - Guida con patente del Paese d'origine - Risoluzione del rapporto per mancata conversione in patente italiana - Condizioni - Iscrizione nel registro dei residenti da almeno un anno - Prassi amministrativa - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Dimora abituale del lavoratore in Italia - Obbligo di richiedere l'iscrizione - Inosservanza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento, è illegittima la risoluzione del rapporto di un conducente straniero di autotreni motivata sulla base del mero possesso della patente di guida del Paese d'origine non convertita in patente italiana ove, secondo la prassi amministrativa, detta conversione venga richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un anno come residente nei registri anagrafici italiani, dovendosi ritenere, alla stregua del principio enunciato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 101 del 2011, che tra i mezzi di interpretazione della legge va ricompresa la prassi amministrativa, ossia il comportamento degli organi competenti all'applicazione di essa. Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore dimori abitualmente in Italia, resta priva di rilievo l'inosservanza da parte dello stesso dell'obbligo di richiedere la suddetta iscrizione previsto dall'art. 136 codice della strada, la cui violazione non incide sulla possibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 135, Cod. Strada art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)