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Sez. L, Sentenza n. 7617 del 03/08/1998 (Rv. 517722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Revoca del recesso - Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Condizioni
Stato
decisa il 1998-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso non è in linea generale preclusa dalla revoca del precedente licenziamento ed ha l'effetto di risolvere "ex nunc" il rapporto sia lavoro, sia stata o meno disposta la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, sempre che l'atto di revoca - la cui interpretazione è demandata al giudice di merito secondo un'indagine diretta a ricercare l'intento del soggetto che lo ha posto in essere secondo gli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod civ. - non esprime il riconoscimento implicito del datore di lavoro in ordine alla compatibilità dell'addebito contestato al prestatore e la prosecuzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)