Sez. L, Sentenza n. 13042 del 24/12/1997 (Rv. 511205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Nullità per violazione del termine a difesa - Rinnovazione - Ammissibilità - Condizioni - Osservanza della formalità ex art. 7 stat. lav. - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il rinnovo da parte del datore di lavoro di un licenziamento nullo per vizio di forma in quanto intimato prima del decorso del termine di difesa del lavoratore (rinnovo non impedito dall'art. 1423 cod. civ. risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente) può intervenire validamente solo nel rispetto dei requisiti formali imposti dell'art. 7 stat. lav. e dalla disciplina collettiva, e richiede, in particolare, una nuova contestazione degli addebiti posti a suo fondamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)