Sez. L, Sentenza n. 597 del 26/01/1981 (Rv. 411082 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - NECESSITA DELL'ESISTENZA DEL FATTO IGNOTO COME LA UNICA CONSEGUENZA POSSIBILE DEL FATTO NOTO - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA NORMALITA - APPLICABILITA.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - NECESSITA DELL'ESISTENZA DEL FATTO IGNOTO COME LA UNICA CONSEGUENZA POSSIBILE DEL FATTO NOTO - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA NORMALITA - APPLICABILITA.*
In tema di prova per presunzione, non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile di quello noto, ma e sufficiente che il procedimento logico congetturale sia effettuato alla stregua del criterio della normalita che comporta probabilita di sussistenza e compatibilita del fatto supposto con quello accertato. (V 2525/76, mass n 381322).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)