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Sez. 1, Sentenza n. 2525 del 07/07/1976 (Rv. 381322 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - RELAZIONE DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - PRESUNZIONI - LEGALI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381322-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - RELAZIONE DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - PRESUNZIONI - LEGALI - DIFFERENZE.*

In tema di prova per presunzione il giudice di merito, rispetto alla deduzione del fatto noto dall'ignoto, incontra il solo limite del rispetto del principio di probabilita. Non occorre, cioe, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarieta assoluta ed esclusiva, ma basta che la operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di mera probabilita, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza puo verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilita di sussistenza e la compatibilita del fatto supposto con quello accertato. La legge, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che puo anche presentare qualche margine di opinabilita nell'operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, dal fatto ignoto a quello noto; mentre quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale. (Conf 1951/75, mass n 375652; (Conf 2922/73, mass n 366561; (contra 3448/73, mass n 367440; (contra 2060/73, mass n 365212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)