Sez. 1, Sentenza n. 605 del 19/01/1993 (Rv. 480320 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - In genere | E.N.E.L. - Contratto con un Comune - Oggetto - Realizzazione di un impianto elettrico - Infrastrutture della rete di distribuzione - Proprietà - Riserva all'E.N.E.L. - Qualificazione come appalto - Ammissibilità Imposta sul valore aggiunto - Assoggettabilità - Aliquota agevolata del due per cento - Applicabilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - In genere
Per la configurabilità del contratto di appalto è sufficiente che una parte assuma - verso un corrispettivo in danaro - l'obbligo di compiere un'opera o un servizio, da realizzarsi con una propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, mentre non rientra tra gli elementi essenziali del contratto il trasferimento della proprietà dell'opera dall'appaltatore al committente. Pertanto, il contratto con il quale l'E.N.E.L. si impegna, verso un Comune, alla realizzazione di un impianto elettrico, riservandosi la proprietà delle infrastrutture della rete di distribuzione, va qualificato come appalto, e, come tale, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (con aliquota agevolata del due per cento, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 693 del 1980, convertito nella legge n. 891 del 1980, avendo ad oggetto la costruzione di un'opera di urbanizzazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)