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Sez. L, Sentenza n. 5951 del 28/06/1996 (Rv. 498329 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Pensionamento posticipato ex art. 6 D.L. .n. 791 del 1981 - Applicabilità agli autoferrotranvieri a seguito della sentenza costituzionale n. 226 del 1990 - Conseguenze - Opzione del lavoratore per il proseguimento del rapporto - Facoltà dell'azienda di collocare in quiescenza il lavoratore ex art. 12 R.D. 148 del 1931 dopo l'opzione - Persistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498329-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1990, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma primo, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 ("Disposizioni in materia previdenziale") nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, la suddetta norma, nel testo risultante dalla sopraindicata pronunzia, fa parte del sistema regolante il particolare settore del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, onde rispetto ad essa non può ritenersi norma speciale l'art. 12 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, (come modificato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830) il quale consente all'azienda di collocare anticipatamente a riposo il lavoratore che abbia compiuto i cinquantacinque anni avendo raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, con l'ulteriore conseguenza che la suddetta facoltà non può essere esercitata nei confronti dei lavoratori che in precedenza abbiano optato per il pensionamento posticipato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/01/1931 num. 148 art. 12, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)