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Sez. 1, Sentenza n. 4683 del 08/05/1998 (Rv. 515270 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni agricoli - Disciplina ex artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 come modificati dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 - Determinazione con riferimento anche all'azienda agricola esistente - Portata - Nozione di azienda intesa in senso proprio - Vincolatività.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515270-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Anche ai fini delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 (come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le quali prevedono che l'indennità di esproprio di un terreno agricolo vada determinata "con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'azienda agricola", il riferimento operato alla nozione di azienda va inteso nel senso tecnico giuridico dell'accezione, che presuppone - quindi - l'esistenza, sul fondo, di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa agricola.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)