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Sez. 1, Sentenza n. 23967 del 25/11/2010 (Rv. 615023 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreno agricolo - Espropriazione parziale - Pregiudizio arrecato all'attività aziendale agricola - Indennizzabilità - Art. 15 legge n. 865 del 1971 - Natura - Rapporti con il parametro del "valore agricolo medio".
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615023-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nell'espropriazione parziale di un fondo agricolo, riscontrabile quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, cioè la preesistenza di un rapporto di unità funzionale (per ubicazione e destinazione) fra la parte espropriata e quelle residue e la negativa influenza del distacco della prima sulle porzioni residue, per effetto dello smembramento dell'originario compendio unitario e della conseguente impossibilità di realizzarne la funzione originaria, trova applicazione la norma speciale dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971 che, nel determinare l'indennizzo "sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola", comprende il ristoro del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività aziendale agricola esistente sul terreno, anche quando ne riduca o ne modifichi in modo negativo la potenziale gestione, perciò comportandone una diminuzione di valore sul mercato immobiliare, non compensato dalla corresponsione del valore agricolo medio del terreno stimato in base al parametro di cui all'art. 16 della medesime legge del 1971.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)