Sez. L, Sentenza n. 6231 del 18/03/2014 (Rv. 630090 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione periodi assicurativi - Legge n. 29 del 1979 - Condizioni - Contributi versati all'A.G.O. nel quinquennio antecedente alla domanda - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
La ricongiunzione, in favore di lavoratore autonomo e presso la gestione INPS per gli artigiani, dei contributi versati in altre gestioni, è subordinata in base all'art. 2, primo comma, legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla condizione dell'esistenza di un periodo contributivo di almeno cinque anni, immediatamente antecedente alla domanda di ricongiunzione, nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero gestioni previdenziali esclusive, esonerative o sostitutive, tutte relative ai lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)