Sez. L, Sentenza n. 5668 del 10/04/2012 (Rv. 621873 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Condizione del quinquennio contributivo ex art. 1 della legge n. 29 del 1979 - "Gestioni previdenziali diverse" dall'AGO - Nozione - Gestioni per lavoro dipendente esclusive, sostitutive ed esonerative, dell'AGO - Inclusione - Fondamento - Gestioni INPS per lavoro autonomo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la condizione posta dall'art. 1 della legge n. 29 del 1979, cioè che il lavoratore autonomo vanti un periodo contributivo di almeno cinque anni, immediatamente antecedente la domanda di ricongiunzione, nell'assicurazione generale obbligatoria o in "gestioni previdenziali diverse", non è soddisfatta dalla contribuzione alle gestioni INPS per i lavoratori autonomi, sia perché queste gestioni appartengono pur sempre all'assicurazione generale obbligatoria, e non sono quindi "diverse" da essa, sia perché la "ratio legis" subordina la ricongiunzione all'esistenza di un periodo di lavoro dipendente di una certa durata, immediatamente anteriore al pensionamento, cosicché le "gestioni previdenziali diverse" sono le gestioni per lavoro dipendente esclusive, sostitutive ed esonerative, dell'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)