Sez. 2 - , Ordinanza n. 19588 del 18/09/2020 (Rv. 659189 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Opposizione a decreto di espulsione - Diritto all’alimentazione dello straniero privo del permesso di soggiorno - Equiparabilità allo stato di malattia od infortunio ex art. 35, comma 3, d.lgs. 286/1998 - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la mera asserita esigenza di tutela del diritto alla salute e all'alimentazione dello straniero privo di permesso di soggiorno non determina un divieto di espulsione, esulando dal novero delle prestazioni "urgenti o comunque essenziali" per "malattia o infortunio" previste dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alle quali sole è assicurato anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale il diritto alle cure ambulatoriali od ospedaliere.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)