Sez. 1, Sentenza n. 15830 del 14/12/2001 (Rv. 551150 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Opposizione - Stato di tossicodipendenza dello straniero privo del permesso di soggiorno - Equiparabilità allo stato di malattia od infortunio ex art. 35 comma 3 D.Lgs. 286/1998 - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto per mancata richiesta del permesso di soggiorno, l'eventuale stato di tossicodipendenza dello straniero entrato (come nella specie) clandestinamente nel territorio nazionale ed ivi trattenutosi senza lavoro non può essere equiparato ad una malattia o ad un infortunio, vicende per le quali l'art. 35 comma terzo del D.Lgs. 286/1998 assicura anche al soggetto privo del permesso di soggiorno il diritto a cure ambulatoriali od ospedaliere urgenti o comunque essenziali.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)