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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6480 del 20/03/2014 (Rv. 630535 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Base imponibile - Contributi erogati dalla regione Sicilia per progetti formazione all'autoimpiego - Assoggettabilità all'imposta - Sussistenza - Fondamento - Esenzione prevista dall'art. 76 della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 - Irretroattività.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630535-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, nell'anno 2000, per progetti di formazione all'autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione dell'art. 47 (ora art. 50) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non esistendo, all'epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione, né potendo attribuirsi carattere retroattivo all'art. 76 della legge reg. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, che ha esentato le menzionate erogazioni dalla predetta imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, Legge Reg. Sicilia 23/01/1998 num. 3 art. 2, Legge Reg. Sicilia 28/12/2004 num. 17 art. 76 CORTE COST., Legge 13/08/1984 num. 476 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)