Sez. L, Sentenza n. 19273 del 24/09/2004 (Rv. 577356 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Borsa di inserimento lavorativo ex art. 6 l.r. Friuli venezia Giulia n. 17 del 1994 - Assoggettabilità all'IRPEF - Sussistenza - Fondamento - Conseguente rilevanza ai fini reddituali per il godimento dell'assegno di invalidità civile.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La "Borsa di inserimento lavorativo", prevista dall'art. 6 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 1994 - consistente nell'erogazione di una sovvenzione (di durata annuale e corrisposta mensilmente, nonché rinnovabile per una sola volta) finalizzata all'effettivo inserimento occupazionale e destinata a soggetti di età non inferiore a 18 anni, con deficit di intelligenza o eventuali altre menomazioni sensoriali o fisiche, in possesso del certificato di invalidità civile e iscritti nelle relative liste - era rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF per il 1996, non esistendo alcuna norma dispositiva in senso diverso o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto il contrario, ai fini dell'applicazione dei requisiti reddituali di cui all'art. 26, commi primo e secondo, dell'art. 26 della l. n. 153 del 1969).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 com. 3 n. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)