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Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 23/02/1987 (Rv. 451226 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI UNA AUTOCLAVE AUTONOMA - IN FAVORE DELL'APPARTAMENTO DI UN SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451226-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI UNA AUTOCLAVE AUTONOMA - IN FAVORE DELL'APPARTAMENTO DI UN SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'installazione di un'autoclave autonoma, per il sollevamento dell'acqua in favore dell'appartamento di un singolo condominio è consentita, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., fintantoché non comporti riduzione di afflusso dell'acqua nei locali od appartamenti degli altri condomini con pregiudizio del loro concorrente diritto di pari godimento del servizio comune. (V 6608/82, mass n 424244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)