Sez. 2, Sentenza n. 6608 del 04/12/1982 (Rv. 424244 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONE - IN GENERE - MODIFICAZIONI DELLA COSA COMUNE ESEGUITO DAL SINGOLO CONDOMINO COSTITUENTI ESPLICAZIONE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ EX ART. 1102 COD. CIV. - INNOVAZIONE EX ART. 1120 COD. CIV. - DISTINZIONE - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONE - IN GENERE - MODIFICAZIONI DELLA COSA COMUNE ESEGUITO DAL SINGOLO CONDOMINO COSTITUENTI ESPLICAZIONE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ EX ART. 1102 COD. CIV. - INNOVAZIONE EX ART. 1120 COD. CIV. - DISTINZIONE - CRITERI.*
Costituiscono esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ., e in quanto tali non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, le modificazioni della cosa comune eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare diretto al miglior godimento della medesima (e, quindi, anche in assenza di una necessità in senso assoluto), che non implichino alterazioni della consistenza e della destinazione della cosa stessa e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli altri condomini. Sono, invece, innovazioni le modificazioni che importino alterazioni della consistenza della cosa comune o ne mutino la destinazione e che, ai sensi dell'art. 1120, primo comma, cod. civ., richiedono, perché possano essere disposte, la maggioranza assembleare di cui al quinto comma del successivo art. 1136. (V 2117/82, mass n 419989; (V 2087/82, mass n 419950; (V 5843/80, mass n 409657; (V 1111/80, mass n 404590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)