Sez. 1, Sentenza n. 9259 del 02/09/1995 (Rv. 493870 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Morte dell'assegnatario - Norma di cui all'art. 25 lett. a) d.P.R. n.2 del 1959 - Applicabilità alle ipotesi di decesso anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
L'art. 25 lett. a) del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 che, per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore della legge, attribuisce, nel caso di morte dell'assegnatario, un eguale diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti, purché conviventi, si riferisce alle ipotesi di decesso anteriore alla data di entrata in vigore della legge ed alla domanda di riscatto, e non a quelle di decesso successivo, regolate dall'art. 10 della legge medesima.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)