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Sez. 1, Sentenza n. 4074 del 13/07/1979 (Rv. 400575 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - SPETTANZA CONGIUNTAMENTE AL CONIUGE, AI DISCENDENTI ENTRO IL TERZO GRADO ED AGLI ASCENDENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400575-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - SPETTANZA CONGIUNTAMENTE AL CONIUGE, AI DISCENDENTI ENTRO IL TERZO GRADO ED AGLI ASCENDENTI - CONDIZIONI.*

In caso di morte dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare a norma dell'art 25, lettera a), del DPR 17 gennaio 1959, n 2, e successive modifiche, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti (designati congiuntamente e non in ordine successivo) hanno eguale diritto alla cessione in proprieta dell'alloggio, indipendentemente dalla deliberazione dell'ente proprietario di volturare il contratto di locazione, in corso con l'assegnatario, al nome di alcuni soltanto dei soggetti suindicati, sempreche ricorrano le condizioni della loro convivenza con lo assegnatario al momento della morte, della Mancanza di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario medesimo, e della attualita del godimento dell'alloggio.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10 lett. A, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 25 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)