Sez. 1, Sentenza n. 4302 del 27/02/2006 (Rv. 587027 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sindacato del giudice - Portata - Esame della validità sostanziale del provvedimento impugnato - Necessità - Conseguenze - Vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all'omessa valutazione, da parte dell'Autorità intimante, delle deduzioni difensive dell'incolpato, potendo queste essere fatte valere successivamente, qualora la motivazione del giudice sul punto sia ritenuta inadeguata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)